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Cassazione, sentenza 30 giugno 2011, n. 14463, sez. II civile

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Mancata determinazione, negoziale o giudiziale, della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Protrazione dell'inattività delle parti per oltre dieci anni - Estinzione del diritto all'anzidetta stipulazione per prescrizione - Configurabilità.

Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola dell'immediato adempimento ("quod sine die debetur statim debetur"). Ne consegue che, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1183, 1351, 2932, 2934, 2935 e 2946.

Massime precedenti Conformi: n. 9086 del 1992.

Massime precedenti Vedi: n. 14276 del 1999, n. 14345 del 2009.

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