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Cassazione, sentenza 9 giugno 2011, n. 12634, sez. I civile ​

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Preliminare di vendita d'immobile - Consegna della cosa prima del contratto definitivo - Pagamento anticipato del prezzo - Conseguenze - Anticipazione dell'intero effetto traslativo - Esclusione - Accertamento di fatto - Criteri - Fattispecie in tema di revocatoria fallimentare.

Nel contratto preliminare di vendita d'immobile, ancorché siano previsti la consegna del bene e il pagamento del prezzo prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica di per sé l'anticipazione di tutti gli effetti traslativi del contratto definitivo, se il giudice del merito, ricostruendo la comune intenzione delle parti e valutando il loro comportamento anche successivo al contratto, accerti che trattasi di contratto preliminare improprio, cioè con alcuni effetti anticipati, ma comunque senza effetto traslativo, in quanto la disponibilità del bene ha luogo nella piena consapevolezza dell'altruità della cosa.

(Applicando detto principio, la S.C. ha escluso, in tema di revocatoria fallimentare esercitata ex art. 67, comma primo, n. 1, legge fall. per sproporzione del prezzo fissato nel definitivo rispetto al valore del bene, che la citata prospettazione del preliminare ad effetti anticipati sia anche solo in astratto compatibile con una valutazione di congruità del prezzo, da riferirsi inammissibilmente ad un'epoca in cui l'effetto traslativo non si è ancora verificato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1141, 1351 e 1362; Legge Falliment. art. 26.

Massime precedenti Vedi: n. 8796 del 2000.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 7930 del 2008.

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