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* Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1404, sez. VI – 3 civile

FAMIGLIA - Revocatoria ordinaria della casa coniugale – Fattispecie.

L’acquisto della casa del marito da parte della moglie, anche se a titolo oneroso, cade in revocatoria nonostante fosse previsto negli accordi della separazione. La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.

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