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Categoria: TRASCRIZIONE

Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2016, n. 2162, sez. VI - 2 civile

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - Revoca del certificato di eredità ai sensi del r.d. n. 499 del 1929 - Impugnabilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Il provvedimento del tribunale di revoca del certificato di eredità, ex art. 20 del r.d. n. 499 del 1929, esaurendosi esclusivamente in ambito amministrativo senza incidere su diritti soggettivi, è privo dei caratteri di decisorietà e definitività, sicché non è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

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