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Cassazione, sentenza 31 maggio 2016, n. 11234, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - Impegno a trasferire la proprietà di un'area in cambio della costruzione di alcune unità immobiliari - Natura del contratto - Preliminare di permuta di cosa futura - Condizioni - Contratto di appalto o atipico "do ut facias" - Differenza - Fattispecie.
Il contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire la proprietà di un'area (nella specie, il 79 per cento dell'intero fondo) in cambio di uno o più unità immobiliari da costruire (nella specie, pari al 21 per cento della volumetria complessivamente realizzabile, da erigersi sulla parte di fondo non ceduta) è qualificabile come preliminare di permuta di cosa futura ove l'intento concreto delle parti abbia ad oggetto il reciproco trasferimento dei beni (presente e futuro), restando meramente strumentale l'obbligo di erigere i fabbricati, mentre integra un appalto se tale obbligazione assume rilievo preminente e ad essa corrisponda quella di versare il corrispettivo (eventualmente sostituito, nella forma atipica "do ut facias", dal trasferimento dell'area), anche in compensazione rispetto al prezzo per la vendita immobiliare funzionalmente collegata. 

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