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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 30 gennaio 2017, n. 2287, sez. II civile

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - Riconoscimento giudiziale del figlio naturale - Conseguente proposizione di azione di petizione di eredità - Applicazione dell'art. 575 c.c., vigente al momento di apertura della successione del “de cuius” - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - PETIZIONE DI EREDITA' (NOZIONE, DISTINZIONI) - LEGITTIMAZIONE - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI.
In tema di successioni, l’art. 575 c.c. che, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammetteva un concorso tra i figli naturali e gli ascendenti del genitore, attribuendo ai primi solo i due terzi dell'eredità paterna, non può trovare applicazione neanche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ad opera della l. n. 151 del 1975, in quanto la norma citata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 82 del 1974 della Corte costituzionale; ne consegue che, anche in caso di apertura della successione antecedente al 1975, qualora, non vi siano circostanze preclusive all’applicazione retroattiva della declaratoria di incostituzionalità - quale, ad esempio, l'avvenuta formazione di un giudicato - i figli naturali riconosciuti o dichiarati, come nella specie, a seguito di riconoscimento giudiziale, conseguono, in mancanza di altri membri della famiglia legittima, lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedendo, pertanto, in tutta l'eredità.

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