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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 4 gennaio 2018, n. 57, sez. II civile

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione per la natura apparente del peso - Fondamento - Dichiarazione del venditore sulla libertà del bene - Irrilevanza - Fondamento.

 

Nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento giacché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità.

 


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