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* Cassazione, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4591, sez. V

Imposta di registro - “agevolazione prima casa” - mancato trasferimento residenza – decadenza - forza maggiore

 

È ammessa la rilevanza di un evento di forza maggiore obiettivamente impeditivo dei programmi di trasferimento della residenza nel termine prefissato. Tale evento può essere ragionevolmente individuato anche nell'impossibilità di utilizzare proprio l'immobile acquistato, con lo scopo di andarvi ad abitare, nel comune dove il contribuente intendeva trasferirsi; cosicché la sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile e inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione. Il contribuente incorre invece in decadenza qualora l'evento dedotto sia dovuto a causa di forza maggiore preesistente rispetto alla stipula dell'atto d’acquisto (nel caso di specie l'occupazione da parte di terzi che ha impedito di abitare l'immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall'acquisto, è stata considerata irrilevante, in quanto preesistente all'atto di trasferimento immobiliare)


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