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* Cassazione, sentenza 28 marzo 2018, n. 7604, sez. V

Imposta di registro - Divisione tra coeredi – Cessione della quota ad altri – Acquisizione di nuovi beni alla massa – Non sussiste – Variazione soggettiva – Sussiste.

 

 

In base all'art. 34, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986, ai fini della tassazione tra  coeredi  è  necessario tener conto del rapporto genetico tra il titolo e la massa dividenda. Per titolo deve intendersi esclusivamente qualsiasi atto o fatto costitutivo della contitolarità di situazioni giuridiche    in cui la comunione si risolve. Pertanto, non costituisce titolo, e quindi non consente  l'individuazione di una nuova e distinta massa, qualsiasi atto o fatto meramente traslativo che non determini una nuova situazione di contitolarità relativamente a beni e diritti in precedenza attribuiti    in via esclusiva ad un unico soggetto, ma incida solo sulla misura e la titolarità delle quote di proprietà relative a preesistenti comunioni. Ne consegue che la cessione della quota di un coerede agli altri non determina l'acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda, ma una semplice  variazione di tipo soggettivo, che non altera l'oggetto della comunione, sicché ai sensi dell'art. 34, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986, la comunione deve essere considerata come unica e di origine successoria.


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