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* Cassazione, sentenza 28 marzo 2018, n. 7606, sez. V

Imposta di registro – Divisione - Assegnazione di unico complesso immobiliare a uno dei condividenti – Versamento all’altro condividente di una somma di denaro pari alla sua quota – Aliquota atti traslativi – Non sussiste - Aliquota della divisione – Applicabilità.

 

 

In sede di divisione l'assegnazione dell'immobile a uno dei comproprietari sconta l'imposta  di  registro con l'aliquota dell’1% se il denaro versato all’altro condividente è pari alla sua quota. Infatti  in caso di scioglimento della comunione ereditaria, mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi, atteso che quest'ultima è applicabile, ai sensi dell’art. 34D.P.R. n. 131 del 1986, soltanto nel caso in cui ad un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccedenza. È irrilevante che la somma corrisposta da chi acquisisce il bene non provenga dalla comunione ereditaria.


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