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*Cassazione, sentenza 28 marzo 2018, n. 7608, sez. V

Imposta di registro – sanzioni tardivo pagamento del tributo – art. 69 TUR – versione vigente anteriormente al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – art.13 d.lgs.471/1997 - applicabilità

 

 

L'art. 69 del d.p.R. n. 131 del 1986, nella versione applicabile "ratione temporis", non prevedeva espressamente l'applicabilità della sanzione in ipotesi di ritardo nella registrazione degli atti. Ne consegue che per la tardività della registrazione degli atti non era prevista alcuna  sanzione  specifica. È possibile invece invocare la portata generale del disposto dell'art. 13 d.lgs.471/1997 e   la sua applicabilità all'omesso o ritardato versamento di qualunque tributo e, quindi, anche dell’imposta di registro. Tale portata generale risulta inequivocabilmente dal fatto che il titolo  secondo del decreto 471, cui la norma richiamata appartiene, si riferisce indiscriminatamente alle sanzioni amministrative in materia di riscossione (a prescindere dalla specifica natura del tributo) e che la formulazione del comma 3 della disposizione in rassegna contempla espressamente l'estensione della sanzione pecuniaria del trenta per cento dell'importo non versato ad "ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una frazione nel termine previsto", quindi, va riferito anche al tardivo pagamento dell'imposta di registro.

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