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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 8 gennaio 2018, n. 196, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE - Divieto di alienazione a carico dell'assegnatario - Contratto preliminare di vendita con attribuzione anticipata del possesso dell'immobile - Validità - Interpretazione della volontà negoziale - Giudice di merito - Spettanza.

 

 

La nullità della cessione di alloggio di edilizia economia e popolare da parte dell'assegnatario con patto di riscatto, se stipulata in violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 1265 del 1956, non toglie che l'assegnatario possa validamente stipulare un preliminare di vendita, che pur se effettuato in pendenza del termine di assegnazione, anche eventualmente accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile, richiede un'ulteriore  manifestazione  della  volontà  negoziale dopo l'acquisto della proprietà, al fine di produrre effetti traslativi, quando il giudice di merito, interpretando la volontà negoziale, abbia ritenuto la stessa, anche in relazione al principio     di conservazione del negozio, diretta ad operare in tempo successivo.


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