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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2017, n. 30951, sez. II civile

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO - Vendita di alloggi di edilizia agevolata - Nuovo regime introdotto dalla legge n. 85 del 1994 - Alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori all'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992 - Applicabilità - Fattispecie.

 

 

In tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge n. 85 del 1994, nel modificare l'art. 20, comma 1, della legge n. 179 del 1992, ha liberalizzato, pressoché integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o  assegnatari,  stabilendo  solo  il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi. La citata disciplina vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni e assegnazioni anteriori alla legge n. 179 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata sul rilievo che il contratto preliminare di vendita era stato stipulato il 4 marzo 1999, laddove la convenzione intercorsa tra la cooperativa e il comune risaliva al 1981).

 

 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Estensione del vincolo nei passaggi di proprietà - Fondamento e condizioni - Vincolo del prezzo massimo - Presunzione “ex lege” di conoscenza in capo all’acquirente - Garanzia ex art. 1489 c.c. - Esclusione - Fondamento.

 

 

Il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35  della l. n. 865 del 1971, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione ex art. 31, comma 49 bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita. Tale vincolo, derivando direttamente dalla legge, comporta una presunzione "ex lege" di conoscenza da parte di tutti i cittadini, sicché deve escludersi che il compratore di un immobile, il quale assuma di avere ignorato, nel momento di conclusione della vendita, successivo a detta approvazione, i vincoli urbanistici cui esso è soggetto, possa invocare    la garanzia ex art. 1489 c.c., per gli oneri non apparenti e non dichiarati, salva l'eventuale responsabilità assunta dal venditore con l'espressa dichiarazione di garanzia circa la libertà dell'immobile alienato ove sia riferibile anche ai vincoli derivanti da strumenti urbanistici.


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