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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, ordinanza 12 aprile 2018, n. 9066, sez. I civile

EDILIZIA  POPOLARE  ED  ECONOMICA  -  AREE  IN  CONCESSIONE  -  PROPRIETA' SUPERFICIARIA - Convenzione ex art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971 - Corrispettivo della concessione in superficie - Obbligatoria corrispondenza all'effettivo costo di acquisizione - Sussistenza - Fondamento – Conseguenze.

 

 

In tema di edilizia popolare ed economica, il corrispettivo della concessione del diritto di superficie, oggetto della convenzione di cui all'art. 35, comma 8, della l. n. 865 del 1971, deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, nel cui ambito non possono tuttavia essere annoverate le somme versate ai proprietari a titolo di risarcimento del danno, non potendosi ricondurre nella previsione delle suddetta norma la possibilità di far ricadere sui concessionari delle aree e loro aventi causa i maggiori costi determinatisi in forza di una  acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito.


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