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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, sentenza 7 aprile 2011, n. 8001, sez. II civile

Negozi giuridici - Fiduciari - "Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Fondamento.


Il "pactum fiduciae" con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante o di altro soggetto da costui designato, richiede, allorché riguardi beni immobili, la forma scritta ad "substantiam", atteso che esso è sostanzialmente equiparabile al contratto preliminare per il quale l'art. 1351 cod. civ. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. 
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350 e 1351.

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