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Cassazione, sentenza 5 maggio 2010, n. 10855, sez. II civile

Regime patrimoniale della famiglia – Comunione legale – Natura personale dei beni – Appartenenza ad uno solo dei coniugi prima del matrimonio – Dichiarazione ex art. 179, lett. f), c.c.
Successioni – Divisione beni ereditari – Natura dei beni relitti.



Nel caso di acquisto di un bene, vigente il regime di comunione legale dei beni tra i coniugi, mediante l’impiego di altro bene, di cui era certa l’appartenenza al coniuge prima del matrimonio, l’acquisto dovrà ritenersi escluso dalla comunione legale e di natura personale al solo coniuge acquirente, senza che sia necessario rendere la dichiarazione di cui all’art. 179, lett. f), c.c.
(Nel caso di specie – che ha ad oggetto la divisione di beni ereditari – i titoli acquistati con il denaro di cui il de cuius era titolare esclusivo prima del matrimonio, non sono fatti rientrare nella comunione legale dei beni ex art. 177, lett. a), c.c., poiché l’obiettiva certezza della natura personale del denaro utilizzato per l’acquisto (certezza ricavabile dalla titolarità pregressa rispetto alla data del matrimonio), comportando l’esclusione dell’acquisto così effettuato dalla comunione e la sua conseguente qualificazione come acquisto personale ex art. 179, lett. f), c.c.).

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