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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 17 luglio 2012, n. 12230, sez. III civile

Immobili urbani a uso non abitativo – Diritto di prelazione – Ipotesi della permuta – Non sussiste.


In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto, previsti dalle norme innanzi menzionate, sussistono soltanto nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso del bene locato sia realizzato mediante una compravendita, e non anche nel caso di permuta. Ne consegue che deve essere escluso l’esercizio del diritto di prelazione di fronte al conferimento dell’immobile locato nell’ambito di un conferimento di beni in una società per azioni.
Riferimenti normativi: artt. 38 e 39 Legge 27.07.1979 n. 392


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