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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, sentenza 27 gennaio 2010, n. 1712, sez. III civile

Contratti agrari – Diritto di prelazione e di riscatto – Prelazione - Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Certificazione dello SCAU - Sufficienza - Esclusione.


Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria da parte del proprietario confinante, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, è necessario non solo che egli rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita, non essendo sufficiente che egli eserciti altrove l'attività di agricoltore; ciò in quanto l'intento perseguito dal legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto. Ai fini della prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi da elementi formali quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), atteso che detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, è idonea soltanto a fornire elementi indiziari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697; Legge 26/05/1965 n. 590 art. 8; Legge 14/08/1971 n. 817 art. 7.
Massime precedenti Conformi: n. 8595 del 2001.
Massime precedenti Vedi: n. 1020 del 2006, n. 12249 del 2007, n. 21621 del 2007.


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