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Cassazione, sentenza 28 luglio 2010, n. 17683, sez.I civile

Professionisti - Studio professionaleassociato - Autonomo centro di imputazione d'interessi giuridici -Configurabilità - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza - Fattispecie.



Lo studio professionale associatoanche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero diquei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, leassociazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attivitàesterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberiprofessionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità diporsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sonoperciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei lorocomponenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo ilparadigma indicato dall'art. 36 cod. civ., fermo restando che il suddettostudio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoliprofessionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni perl'espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazionedi cui soltanto il singolo può essere in possesso.
(Principio affermato dalla S.C.relativamente ad azione revocatoria rivolta nei confronti di studioprofessionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestatoa professionista).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36; Legge Falliment.art. 64.
Massime precedenti Conformi: n. 4628 del 1997.

 



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