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Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, sentenza 21 marzo 2011, n. 6398, sez. II civile

Contratti in genere - Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Contratto con se stesso - Annullabilità del contratto - Esclusione - Condizioni - Autorizzazione data dal rappresentato - Puntuale determinazione degli elementi negoziali - Necessità - Fondamento.



L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1395 e 1470.
Massime precedenti Conformi: n. 5906 del 2004.
Massime precedenti Vedi: n. 27783 del 2008.

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