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Cassazione, sentenza 20 luglio 2012, n. 12712, sez. I civile

I) Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Costituzione - Forma - Atto pubblico - Necessità - Per il preliminare di costituzione della società - Sussistenza - Per il preliminare di compravendita del capitale sociale - Esclusione.


L'atto pubblico, prescritto "ad substantiam" dagli artt. 2332 e 2463 cod. civ. per la costituzione della società a responsabilità limitata, è necessario, ai sensi dell'art. 1351 cod. civ., per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la futura costituzione della società, non anche per la forma del contratto preliminare avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale della società, una volta che essa sia stata costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 2332 e 2463
Massime precedenti Vedi: N. 5578 del 1997


II) Società - Di capitali - Società a responsabilità limitata - Capitale sociale - Conferimenti - Quota - Trasferimento - Vendita e preliminare di vendita delle quote - Anteriore all'iscrizione della società nel registro delle imprese - Validità - Fondamento.


Ai sensi degli artt. 2331 e 2463 cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, sono consentiti la vendita ed il preliminare di vendita delle quote della società a responsabilità limitata, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, essendo vietata soltanto - a tutela del mercato - l'offerta al pubblico delle quote stesse come prodotti finanziari, in conformità al divieto sancito dall'art. 2468 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 2331, 2463 e 2468, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Massime precedenti Vedi: N. 10263 del 1999, N. 10669 del 1999

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