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Cassazione, sentenza 4 maggio 2011, n. 9744, sez. I civile

Società - Di capitali - Società per azioni - Scioglimento - Liquidazione - Liquidatori - Cancellazione della società - Art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Iscrizione della cancellazione di società dal registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Fondamento.


La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495; Decreto Legisl. 17/01/2003 n. 6 art. 4.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 4060 del 2010.

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