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Cassazione, sentenza 25 giugno 2010, n. 15346, sez. II civile

Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione - Compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" - Impugnazione relativa in quanto dissimulante una donazione - Qualità di terzo dell'attore - Sussistenza - Conseguenze - Dichiarazione di versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al legittimario - Mancata prova del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente - Valutabilità - Fattispecie.


Il legittimario pretermesso dall'eredità, che impugna, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, la compravendita immobiliare compiuta dal "de cuius" in quanto dissimulante una donazione, agisce in qualità di terzo, sicché, nei suoi confronti, non può attribuirsi valore vincolante alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta nel rogito notarile, potendo, invece, trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell'anzidetto principio, aveva escluso che potesse assumere valore dirimente, al fine di escludere la dissimulazione della donazione, l'attestazione, contenuta nell'atto pubblico di compravendita immobiliare, del pagamento del prezzo tramite assegno, consegnato "salvo buon fine").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 555, 1350, 1414, 1415, 1417, 1470 e 1498.
Massime precedenti Vedi: n. 11372 del 2005, n. 19468 del 2005, n. 6632 del 2006, n. 24134 del 2009.



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