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Trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria italiana di società estera nell'ambito dello stesso comune

Le società estere che costituiscono in Italia una sede secondaria sono soggette, ai sensi dell'art. 2508 codice civile, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali.
In conseguenza di ciò, in caso di trasferimento, nell'ambito dello stesso comune, dell'indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera si applica lo stesso regime previsto dal codice civile per la pubblicità nel Registro delle Imprese del trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria di una società italiana.
Quindi (come già affermato nella massima in tema di trasferimento dell'indirizzo di sede secondaria di società italiana del 2004) in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede secondaria italiana della società estera, la pubblicità nel Registro delle Imprese avviene con il deposito della relativa dichiarazione da parte del preposto della sede secondaria stessa, (che svolge in Italia la funzione di rappresentante stabile della società estera) e, di norma, senza necessità di allegare documentazione, salvo che risulti depositato nel Registro delle Imprese lo statuto della società estera contenente l'indirizzo completo della sede secondaria.
Massima approvata dall'Osservatorio sulla riforma del diritto societario in data 14 luglio 2010

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