Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 8 maggio 2015, n. 9425, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Giudizio disciplinare – Procura – Facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali – Contrarietà all’ordine pubblico – Non sussiste.

Deve essere assolto dall’incolpazione ascrittagli dalla commissione disciplinare il notaio che ha ricevuto due procure generali nelle quali era stata inserita la clausola che prevedeva la facoltà del rappresentante di «stipulare convenzioni matrimoniali, ed in particolare convenzioni di separazioni dei beni, di comunioni convenzionali, di costituzione di fondi patrimoniali, e le medesime convenzioni modificare», dovendosi ritenere che non esistono pronunce “ex professo” della Corte di Cassazione al riguardo mentre la dottrina si divide fra chi esclude la legittimità del conferimento di una procura avente ad oggetto la facoltà di stipulare dette convenzioni e chi invece ne valorizza il mero profilo patrimoniale: ne consegue che in assenza di un orientamento consolidato non si configura la contrarietà dell’atto all’ordine pubblico, laddove quest’ultimo costituisce il complesso dei principi e dei valori che informano l’organizzazione politica dello Stato, e che sono immanenti all’ordinamento giuridico vigente nello Stato in una determinata fase storica.



Modulo Ricerca Generica per Argomento