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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 17 dicembre 2012, n. 23313, sez. I civile

Fallimento - Società in nome collettivo - Cessione di quota immobiliare nel periodo sospetto – Cessionario coniuge del socio illimitatamente responsabile – Presunzione di conoscenza della scientia decoctionis – Non sussiste.


La presunzione di conoscenza della scientia decoctionis di cui all’articolo 69 della legge fallimentare non è applicabile al coniuge del socio illimitatamente responsabile di società fallita, rilevante essendo la conoscenza dello stato di insolvenza della società e dovendo il curatore fallimentare fornire la prova della scientia decoctionis da parte del coniuge del socio che ne ha comprato la quota immobiliare nel periodo sospetto. Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la “scientia decoctionis” va riscontrata con riferimento all’insolvenza della società, considerato che è quest’ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di uno stato d’insolvenza personale. Ne consegue che anche l’onere della prova della “inscientia decoctionis”, che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell’art. 67, comma primo, l.fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato d’insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società «alla quale l’autore dell’atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata».
Riferimenti normativi: R.d. 16.03.1942, n. 267, artt. 67 e 69
Massime precedenti Vedi: N. 4705 del 2006, N. 10652 del 2011

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