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Categoria: EDILIZIA

Corte Costituzionale, sentenza 11 maggio 2014, n. 167

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche di disposizioni regionali in materia di riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche - Esclusione della necessità dell'acquisizione del parere del competente ufficio tecnico regionale di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, ai fini della verifica della compatibilità con le condizioni geomorfologiche del territorio, per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1.


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013», modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante «Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015» e ulteriori disposizioni normative) poiché introduce una deroga al principio fondamentale espresso dall’art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, non subordinando in alcun modo l’adozione delle varianti urbanistiche né all’acquisizione del previsto parere del competente ufficio tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, né al previo svolgimento dello studio di microzonazione sismica.

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