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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 27 aprile 2010, n. 16392, sez. III penale

Edilizia – Costruzione edilizia - Interventi edilizi in zona vincolata paesaggisticamente - Qualificazione degli stessi come interventi in "parziale difformità" - Rilevanza agli effetti sanzionatori - Esclusione - Ragioni.


In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma terzo, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo in cui la Corte ha precisato che, in tal caso, la sanzione applicabile è sempre quella di cui all'art. 44, comma primo, lett. c), d.p.r. n. 380 del 2001, non essendovi spazio per l'applicazione di quella contemplata dalla lett. a) della richiamata disposizione).
Riferimenti normativi: d.p.r. 06 giugno 2001 n. 380 artt. 31, 32 c. 3 e art. 44 c. 1 lett. C; Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321.
Massime precedenti Conformi: n. 2733 del 1994.
Massime precedenti Vedi: n. 6898 del 1992.

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