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Cassazione, sentenza 8 giugno 2012, n. 9367, sez. II civile

Contratti in genere - Caparra - Confirmatoria - Preliminare di compravendita - Recesso per inadempimento del promissario acquirente - Ritenzione della caparra - Danni per l'illegittima occupazione del bene - Risarcibilità in via autonoma - Dalla data di immissione nella detenzione del bene - Configurabilità - Fondamento.

La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente consegna al promittente venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest'ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1351, 1385, 1458 e 2043

Massime precedenti Conformi: N. 3704 del 1988

Massime precedenti Vedi: N. 4023 del 1978, N. 2032 del 1993, N. 21838 del 2010, N. 24510 del 2011

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 553 del 2009


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