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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24917, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Violazione del patto commissorio – Configurabilità – Esclusione.

 

Incorre nella sanzione della nullità per violazione del divieto di patto commissorio posto dall’art. 2744 c.c. la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costruire, con un determinato bene, una garanzia reale in funzione di un mutuo, istituendo un nesso teologico o strumentale tra la vendita del bene e il mutuo, in vista del perseguimento del risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore-acquirente nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione di restituzione del debitore-venditore. Rispetto a ciò, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, può rappresentare un mezzo per sottrarsi all’applicazione del relativo divieto ogni qualvolta il versamento del prezzo dal parte del compratore non si configuri come corrispettivo dovuto per l’acquisto della proprietà, ma come erogazione di un mutuo, rispetto al quale il trasferimento del bene risponda alla sola finalità di costruire una posizione di garanzia provvisoria, capace di evolversi in maniera diversa a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute.

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