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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, sentenza 23 ottobre 2018, n. 26758, sez. II civile

CONDOMINIO - Parcheggi Legge ponte Corrispettivo all’alienante Debito di valore Sussiste.

 

La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell’area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 1150/42, aggiunto dall’articolo 18 della legge 765/67, ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto diritto all’acquirente, comportano il diritto dell’alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.


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