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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 24 settembre 2018, n. 41105, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA Costruzione abusiva non oggetto di condono o sanatoria - Ulteriori interventi assoggettabili a c.i.l.a. - Utilizzabilità di tale regime - Esclusione Ragioni – Fattispecie.
 

In tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.

(Nella fattispecie la Corte ha escluso che il descritto automatismo possa trovare applicazione nel caso di opere realizzate con detta comunicazione su un immobile acquisito all'esito di esecuzione immobiliare, essendo necessario indagare, in tale ipotesi, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza del reato edilizio, sulle specifiche condizioni del bene posto in vendita per mezzo della procedura espropriativa e sulla consistenza delle opere realizzate).


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