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Cassazione, ordinanza 19 dicembre 2018, n. 32820, sez. V

Imposta di successione - Esenzione di cui al comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 346 del 1990 - Enti non riconosciuti alla data dell'apertura della successione - Spettanza - Fondamento.
 

In materia di imposta di successione, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990 per i trasferimenti a favore degli enti che perseguano le finalità di pubblica utilità previste da detta norma spetta anche agli enti non ancora riconosciuti alla data di apertura della successione, come si desume dall'art. 31, comma 2, lett. h), del detto decreto, trovando fondamento nell'obiettivo di privilegiare ed incoraggiare le disposizioni ereditarie di elevato valore sociale.


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