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Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2018, n. 33511, sez. V

Terreni lottizzati edificabili - Plusvalenze tassabili - Lottizzazione cd. "sulla carta" - Sufficienza - Fondamento.
 

In tema di redditi diversi, ai fini della configurabilità di una plusvalenza tassabile mediante cessione di aree lottizzate fabbricabili è sufficiente che, prima dell'alienazione del terreno, sia stata posta in

essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al suo frazionamento o, comunque, a renderne possibile l'utilizzazione a scopo edificatorio (cd. lottizzazione "sulla carta"), realizzandosi il vantaggio economico derivante dalla lottizzazione nel momento in cui il privato vende il terreno ad un prezzo già maggiorato per la possibilità di realizzarvi opere edilizie, e non in quello successivo nel quale l'acquirente le realizza.


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