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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1036, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - Nullità del contratto - Condizioni - Azione di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
 

Il giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto, a norma dell'art. 1421 c.c., anche ove sia stata proposta domanda di annullamento (o di risoluzione o di rescissione), senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, atteso che in ognuna di tali domande è implicitamente postulata l'assenza di ragioni che determinino la nullità del contratto medesimo. L'efficacia della pronuncia, tuttavia, non può eccedere i limiti della causa, la cui efficacia si deve conformare al perimetro della domanda proposta, potendo tuttavia estendersi all'intero rapporto contrattuale se questa lo investa interamente.

 


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