Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 23 gennaio 2019, n. 3273, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - Alterazione di copia fotostatica di atto pubblico priva di attestazione di autenticità e presentata come tale - Configurabilità del reato - Esclusione “Ratio” - Fattispecie.
 

Non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. qualora oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria.

(Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto penalmente irrilevante l'esibizione della fotocopia di un atto pubblico di compravendita, priva di attestato di conformità e, pertanto, insuscettibile di essere utilizzata come originale, sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'atto originale).


Modulo Ricerca Generica per Argomento