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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 4 aprile 2019, n. 14725, sez. III penale

ABUSI EDILIZI - Ristrutturazione edilizia - Aumento di unità immobiliari - Sblocca Italia - Interventi senza permesso di costruire - Applicazione retroattiva norma extrapenale - Reato - Non sussiste.
 

La modifica dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, operata con l’art. 17, comma 1, lett. d) d.l. n. 133/2014, convertito dalla l. n. 164/2014, che ha escluso dagli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire quelli che comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili, osta alla riconduzione di tale ipotesi al reato di costruzione sine titulo di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, e deve trovare applicazione retroattiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., quale norma extra-penale più favorevole integratrice del precetto.


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