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Cassazione, sentenza 30 gennaio 2019, n. 4724, sez. II penale

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - Trasferimento di beni successivo alla commissione del reato - Finalità di elusione delle pretese creditorie dello Stato e dei danneggiati - Sequestro conservativo - Ammissibilità.
 

Gli atti di trasferimento oneroso o gratuito compiuti dall'imputato, dopo la consumazione del reato, al fine di eludere le pretese creditorie dello Stato o dei terzi danneggiati, essendo revocabili ex art. 193 cod. pen., non escludono l'assoggettamento a sequestro conservativo dei beni mobili o immobili che ne formano oggetto, a prescindere da ogni collegamento di detti beni con il reato per cui si procede.


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