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* Cassazione, sentenza 21 dicembre 2018, n. 58225, sez. VI penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI – Falsa dichiarazione del privato al notaio rogante - Falso ideologico - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta del privato che - in sede di atto di compravendita renda false dichiarazioni al notaio rogante o taccia su circostanze significative, in quanto l'atto pubblico non ha la funzione di attestare la verità delle dichiarazioni dei contraenti in ordine a qualità personali od altre situazioni rilevanti.

(Fattispecie in cui in sede di stipula di un contratto di trasferimento di quote societarie, la parte cedente ometteva di riferire che le quote oggetto della cessione erano sottoposte a sequestro conservativo adottato in sede civile, dichiarando, contrariamente al vero, che erano libere da sequestri e pignoramenti).

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