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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, ordinanza 3 settembre 2019, n. 22038, sez. II civile

Divisione Ereditaria Assegnazione del bene Al condividente che ha concluso il preliminare per l’acquisto di altre quote Legittimità Istanza di attribuzione avanzata in sede di appello – Ammissibilità.

 

L'art. 720 c.c., non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota, purché assolva all'obbligo di fornire una adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata. La preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità.

(Nella specie la corte territoriale, pur prendendo atto che Pa.Si. non era titolare di una quota maggiore, ha ritenuto che l'assegnazione in suo favore fosse giustificata dalla circostanza che avesse concluso un preliminare con altri due condividenti, con il quale si era impegnato ad acquistare le   loro quote).


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