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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021, sez. unite civili

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Comunione ereditaria - Presenza di edifici abusivi nell'asse ereditario - Domanda giudiziale di divisione solo degli altri beni - Ammissibilità - Consenso degli altri condividenti - Necessità - Esclusione.
 

Nell'ipotesi in cui tra i beni costituenti l'asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713, comma 1, c.c., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.



DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Comunione ordinaria o ereditaria - Domanda di divisione di un fabbricato - Regolarità edilizia - Necessità - Mancanza della relativa documentazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.


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