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Cassazione, ordinanza 6 maggio 2020, n. 8496, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - Perito di stima nominato dal giudice delegato ai fallimenti - Obbligazione - Natura.
 

L'obbligazione del perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito ha natura di obbligazione di risultato e non di mezzi.



RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE - Perito di stima nominato dal giudice delegato fallimentare - Responsabilità aquiliana - Condizioni e limiti - Diligenza dello specialista ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - Sussistenza - Prova della particolarità difficoltà della prestazione - Ripartizione del relativo onere.

Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.


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