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Cassazione, ordinanza 19 agosto 2020, n. 17357, Sez. V

Imposta di registro – procedura di registrazione telematica - ruolo del notaio

In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare  si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d'imposta, ma, come è stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione. Il ricorso alla procedura automatizzata non muta la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte che si esplica nella regola generale stabilita dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, comma 2, e "non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive", rimanendo, pertanto, limitata alle imposte principali. L'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti (con riguardo alle imposte "autoliquidate") in mani del notaio, si può attagliare, al più, soltanto al caso in cui l'amministrazione finanziaria si avveda dell'errore o dell'omissione del notaio in sede di controllo sulla "regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte" nei 60 giorni successivi alla presentazione del M.U.I. e provveda, perciò, all'emissione di "apposito avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata", considerando che il pagamento della maggiore imposta è dovuto ex lege dal notaio entro 15 giorni dal ricevimento della notifica.


Imposta di registro – imposta c.d. principale “postuma” – limiti.

La procedura di controllo di cui al D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3-ter (quale introdotto dal D.lgs. 18 gennaio 2000, n. 19, art. 1, comma 1) riguarda unicamente le imposte autoliquidate la cui difformità dal dovuto risulti immediatamente percepibile dal M.U.I. ovvero dalla disamina dell'atto trasmesso per la registrazione telematica. Al contrario, ogniqualvolta la pretesa impositiva non trovi riscontro cartolare ed ictu oculi, ma richieda l'accesso ad elementi extratestuali o anche l'esperimento di particolari accertamenti fattuali o valutazioni giuridico interpretative, l'amministrazione finanziaria non potrà procedere alla notificazione al notaio, nei 60 giorni, dell'avviso di liquidazione integrativo, dovendo invece emettere, secondo le regole generali, avviso di accertamento per un'imposta che avrà necessariamente natura complementare nei confronti delle parti contraenti.


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