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Cassazione, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19510, sez. II civile

CONTRATTI VENDITA - Immobile da costruire - Garanzia fideiussoria - Rilasciata in data successiva alla stipula del preliminare - Importo inferiore alla somma versata dal promissario acquirente - Conclusione dei lavori - Mancata prova - Nullità Sussiste.

Una volta che sia stata rilasciata la garanzia prescritta per legge in data successiva alla stipula del preliminare, e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore ovvero che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, la proposizione della domanda di nullità di protezione prevista dal D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 2 costituisce abuso del diritto.

In caso di rilascio della fideiussione in un momento successivo alla conclusione del contratto, va verificato se l'immobile oggetto del preliminare sia stato ultimato e sia agibile perché, in tale ipotesi, verrebbe meno la necessità della tutela in favore del soggetto debole, che non è più in pericolo.


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