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Cassazione, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15690, sez. VI – 2 civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - Immissione nel possesso dei beni ereditari - Conseguente accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Inventario nel termine ex art. 485 c.c. - Omissione - Conseguenze.

L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché    non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma  anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".


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