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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2124, sez. II civile

SERVITÙ - Passaggio in giudicato della sentenza che accerta la libertà del fondo - Successiva domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio - Ammissibilità - Presupposti - Natura autodeterminata del diritto - Irrilevanza.

L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, vale a dire a quei diritti che si identificano in base all'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, ove i presupposti di legge siano attuali, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio.


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