Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 27 luglio 2021, n. 21533, sez. III civile

PROFESSIONI LIBERALI NOTARIATO - Responsabilità - Omessa informazione dell'esistenza di procedura esecutiva sul bene - Clienti - Azione di rivalsa della compagnia di assicurazioni - Non sussiste.

A configurare il carattere doloso dell'inadempimento (dell'obbligo di avviso) è sufficiente la consapevolezza in capo all'assicurato dell'obbligo e la sua cosciente volontà di non osservarlo. Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai fini dell'art. 1915 c.c., comma 1, con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo.

(Nel caso di specie la società di assicurazioni copre il notaio, responsabile di non aver informato gli acquirenti che l'immobile al momento della stipula dell'atto è sottoposto a una procedura esecutiva).


Modulo Ricerca Generica per Argomento