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Cassazione, sentenza 26 novembre 2021, n. 36768, sez. V

Accettazione tacita eredità regime fiscale “formalità direttamente conseguenti” gli atti traslativi non sussiste

Il regime fiscale di cui all’art. 10 comma 3 d.lgs.23/2011 non si estende a qualsivoglia formalità collegabile ad un determinato atto rogato, ricevuto o autenticato da un notaio o da altro pubblico ufficiale e sottoposto a registrazione con procedure telematiche, bensì opera con riguardo agli atti e formalità che, all'interno del sistema di pubblicità immobiliare posto a tutela dei diritti, fanno immediato e diretto riferimento agli effetti giuridici "tipici" del negozio prescelto (compravendita, permuta, divisione, ecc. ecc.), ove rientrante fra quelli ai quali si applica l'imposta di registro nella misura di cui all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Fra le formalità direttamente conseguenti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, non rientra affatto la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità. L’accettazione costituisce una evenienza del tutto occasionale e può configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali magari risalenti nel tempo. È esclusa dunque l’applicazione del regime di cui all’art. 10, comma 3 citato.

 

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