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Cassazione, ordinanza 12 gennaio 2022, n. 735, sez. V

Imposta successioni e donazioni- liberalità indirette - art. 56 bis dlgs. 346/1990 - attuale vigenza - aliquota

Anche a seguito delle modifiche introdotte al complessivo impianto normativo delle imposte sulle successioni e donazioni l’art. 56 bis d.lgs. 346/1990 non può ritenersi affatto implicitamente abrogato, trattandosi di disposizione che ha una propria ragion d'essere, oltre che autonomia funzionale, rispetto a quanto previsto e, per il resto, disciplinato dal TUS. Si deve, tuttavia, evitare l'applicazione di una aliquota e di una franchigia non più previste dalla novellata imposta, ed al fine di consentire ad essa disposizione di continuare ad operare, in maniera non priva di coerenza, nel modificato contesto normativo di riferimento, si deve guardare alle nuove disposizioni e, segnatamente, al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 49 e 49 bis. L'aliquota da applicare è quella dell'8 per cento, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione latamente sanzionatoria contemplata dal legislatore sul valore che eccede la franchigia, che costituisce attualmente la percentuale massima prevista dalla legge, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario (l'aliquota del 7% non esiste più e non appare coerente "mescolare" tra loro aliquote e franchigie vecchie e nuove).

 

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