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Cassazione, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 25, sez. V

Imposta di registro prezzo-valore concordato fallimentare

La cessione immobiliare, avvenuta nell'ambito di procedura di concordato fallimentare, rientra certamente nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, e, quindi, ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile deve essere individuata nel valore catastale dell'immobile ex L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, senza alcun ulteriore abbattimento della base imponibile.

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